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Statuto |
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Asso è.. “ Art. 1 – Denominazione e sede
L’organizzazione di volontariato, denominata: << Asso è.. >> assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L’organizzazione ha sede legale in via Ponti Rossi n.° 186, nel comune di Napoli e ha struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 - Statuto
L’organizzazione di volontariato << Asso è.. >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 – Efficacia dello Statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 4 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
Art. 5 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 6 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di elaborare, promuovere, realizzare progetti e iniziative socio - educative e culturali a favore di minori e delle loro famiglie. In particolare, per perseguire tale obiettivo l’Associazione si propone di svolgere in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo (a favore dei soggetti interessati), nelle seguenti aree di intervento:
• assistenza socio - sanitaria;
• attività ricreativa;
• attività culturale;
• attività ambientale;
A questo scopo l’Associazione si propone:
- di stabilire rapporti personali capaci di educare e fare crescere i ragazzi in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- di offrire un servizio qualificato agli studenti della scuola d’obbligo svolgendo con loro compiti ed eventuali programmi di recupero, risvegliando nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell’apprendimento culturale;
- attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
Altri scopi perseguiti delle associazione sono: la tutela e i diritti dei cittadini in particolare degli automobilisti che sono vittime di disagi e spese onerose di tutto ciò che concerne non solo il mantenimento delle loro autovetture ma anche la loro vita quotidiana. Esercitare e promuovere iniziative, accordi e convenzioni nell’interesse dell’associato . Fornire servizi e consulenza a favore dell’associato. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone. Promuovere iniziative di educazione stradale. Promuovere la formazione di figure professionali rivolte ai fini dell’associazione. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.
Art. 7 – Durata
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 8 – Ammissione
Possono essere soci tutte le persone fisiche, enti e/o associazioni, che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’associazione;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
• essere consapevoli che le prestazioni fornite sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario
Art. 10 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione;
- morte.
Art. 11 – Organi
Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci
- il presidente
- il consiglio direttivo
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 12 – Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione che sono in regola con il versamento della quota associativa annua.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 13 – Compiti dell'assemblea
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per:
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- la programmazione dell'attività futura;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 14 – Convocazione
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno tre giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax , telegramma o e-mail.
Art. 15 – Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Si delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 16 – Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Queste assemblee sono tenute per apportare le eventuali modifiche del presente statuto e potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno.
Art. 17 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Art. 18 – Dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 19 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Art. 21 – Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti o morte.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 22 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 23 – Il Collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.
Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 24 – Sezioni
L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del tribunale di Napoli.
Art. 25 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti e/o di privati;
• contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni, raccolte fondi e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
• ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
Art. 26 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 28 – Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;
Art. 29 – Il bilancio
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 30 – Libri sociali
I libri sociali sono i seguenti, sono tenuti a norma di legge e sono depositati presso l'associazione a cura del segretario che ne è direttamente responsabile:
• Libro dei soci: in esso sono annotati cronologicamente i soci, i versamenti delle quote di iscrizione, i recessi, le esclusioni e qualunque altra variazione;
• Libro verbale della Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria: nel quale verranno verbalizzate tutte le relative delibere assembleari;
• Libro verbali del consiglio direttivo: nel quale verranno verbalizzate le riunioni e delibere del consiglio direttivo;
Libri contabili (stabiliti dalla legge): in essi verranno annotate tutte le entrate e le uscite dell'associazione.
Art. 31 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 32 – Dipendenti e collaboratori
L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 33 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
Art. 34 – Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 35 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 36 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 37 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 38 – Logo e denominazione associazione
Il “logo” e la denominazione ASSO E’… sono suo patrimonio, cosi come il logo raffigurante un albero con i colori bianco e verde e come tali ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto a Napoli, nel settembre 2009.
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